L’accesso ai livelli superiori della carriera accademica si basa su un esame da sostenere dinnanzi alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, i cui membri sono designati tramite sorteggio, allo scopo di garantire la trasparenza e l’imparzialità della procedura.
Più specificamente, l’art. 6 del d.P.R. n. 95/2016 disciplina il procedimento di formazione della commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
Il secondo comma, in particolare, stabilisce che “i componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all’interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità”.
In pratica, a ciascun aspirante a far parte della Commissione viene abbinato un numero progressivo. Viene poi sorteggiata una lista di numeri. I numeri sorteggiati sono poi abbinati ai nominativi degli aspiranti, che entrano quindi a far parte delle Commissioni.
Nel caso all’esame del TAR, un aspirante commissario, che non verrà sorteggiato, viene a mancare.
Su istanza di una associazione di accademici del settore, il Ministero dell’Università e della Ricerca assegna a questo punto una nuova sequenza di numeri in ordine alfabetico agli aspiranti commissari, e stravolge la composizione della Commissione.
Un professore, che era stato sorteggiato, osservando che questo procedimento consente, in ipotesi, di decidere se adattare la sequenza numerica già nota a una lista di nomi anch’essi già noti, lamenta in estrema sintesi la violazione del principio del sorteggio cieco.
Il Tar del Lazio, con la sentenza 21.11.2024, n. 2787, gli ha dato ragione.