Tar Lazio, Roma, Iq, 15.6.2020 n. 6596, avv. Di Pace
La progressione di carriera dei segretari comunali è subordinata alla partecipazione ed al superamento di un corso-concorso, bandito periodicamente dal Ministero dell’Interno, come previsto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. 465/1997.
In particolare, l’albo dei Segretari comunali è diviso in fasce professionali, il cui numero e la cui eventuale articolazione interna, ai sensi dell’art. 11, sono demandati alla disciplina contrattuale collettiva.
Il CCNL vigente distingue tre fasce professionali.
Nella fascia professionale C sono inseriti i segretari idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore.
In fascia B sono inseriti i segretari idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola superiore, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia. Al corso accedono i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C.
In fascia A sono inseriti i segretari idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola superiore, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia, nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.
Al corso abilitante alla fascia A accedono i segretari comunali in possesso del criterio del biennio di titolarità di sedi con popolazione compresa fra i 10.001 e 65.000 abitanti. La pressi ha visto escludere, ai fini del conteggio del biennio, il periodo di attribuzione di incarichi di reggenza in comuni di pari dimensioni.
La differenza tra la titolarità della sede e la reggenza è duplice.
L’incarico del titolare è assegnato dal sindaco ed ha natura fiduciaria. La reggenza ha carattere provvisorio ed è assegnata dal Prefetto a copertura delle sedi vacanti. I due incarichi differiscono inoltre dal punto di vista retributivo.
Dal punto di vista funzionale, peraltro, titolarità e reggenza sono perfettamente sovrapponibili[1], poiché il titolare ed il reggente svolgono le medesime attribuzioni.
Si è posta quindi la questione della legittimità dell’esclusione, dal conteggio del biennio, dei periodi di attribuzione degli incarichi di reggenza in comuni di popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti.
Da ultimo, il TAR del Lazio, con la sentenza n. 6596 del 15.6.2020, ha stabilito che ai fini del requisito dell’anzianità deve tenersi conto anche del servizio prestato come reggente: “In proposito, osserva il Collegio che il d.P.R. n. 465 del 1997 e l’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001, ai fini della progressione della carriera dei segretari provinciali e comunali, richiamano sempre “l’anzianità di servizio” e “gli anni di servizio”, senza specificare se debba farsi riferimento al servizio effettivamente svolto in qualità di segretario titolare di classe corrispondente all’idoneità acquisita, ovvero possa attribuirsi rilievo anche al servizio prestato in qualità di reggente. Anche l’art. 2 del bando SEFA 2019 indica, senza ulteriori specificazioni, come requisito “almeno due anni di servizio” e “due anni di servizio effettivamente prestato” quale segretario comunale.
La mancanza di una norma che richieda espressamente la posizione di titolarità nello svolgimento delle funzioni negli enti locali non determina certamente in capo all’Amministrazione l’obbligo di considerare, ai fini in parola, il servizio prestato dal segretario in qualità di reggente. Tuttavia, la limitazione, ai fini della partecipazione al corso di formazione in esame, ai soli segretari “titolari” – incarichi attribuiti dal sindaco – e non anche ai “reggenti” – incarichi attribuiti dal Prefetto – non sembra rispondente ai principi anche costituzionali di buon andamento e imparzialità, oltre che di favor partecipationis ai concorsi pubblici.
È vero che l’istituto della reggenza costituisce, nell’attuale contesto ordinamentale un mero strumento provvisorio, la cui ratio è connessa ad una temporanea situazione di vacanza della sede e che, dunque, non può, pertanto, essere utilizzato in forma strutturale; ma è altresì vero che il bando oggetto di esame pone come requisito di ammissione lo svolgimento del servizio effettivo e non la modalità di individuazione del segretario.
Peraltro, non sembra potersi attribuire al periodo dell’art. 2 che fa decorrere l’anzianità di servizio “dalla data di assunzione della titolarità presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.0000 abitanti” il significato di limitare la partecipazione al concorso in oggetto ai soli segretari titolari. Detta clausola, infatti, vuole solamente fissare il dies a quo, chiarendo che l’anzianità decorre dall’assunzione dell’incarico in capo all’interessato. Il suo tenore non è tale da desumerne, in via interpretativa, una limitazione della partecipazione concorsuale solamente a chi ha maturato un’anzianità di servizio quale segretario titolare. Anzi, atteso il carattere equivoco della disposizione, essa deve essere interpretata in senso estensivo, in omaggio al principio del favor partecipationis”.
Mauro Di Pace
[1] Si veda sul punto la giurisprudenza della Corte dei Conti giurisprudenza erariale, per la quale“sotto il profilo della gestione, vi è piena equiparazione funzionale tra reggente, chiamato a garantire la continuità dell’azione amministrativa, e titolare, la cui posizione si differenzia da quello del primo solo sotto il profilo genetico della modalità di predisposizione” (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sentenza 294/2017; Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, sentenza 27/2018).