Adunanza Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12
Il termine per impugnare l’aggiudicazione della gara decorre dalla sua comunicazione via pec, dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale o dall’esibizione dei verbali e dell’offerta del concorrente richiesti con l’accesso agli atti?
La pubblicazione dell’esito della gara, resa oggi obbligatoria dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016, rende legalmente conoscibile il fatto in sé dell’aggiudicazione ma non le sue ragioni analitiche né gli atti di partecipazione del vincitore su cui il provvedimento si basa.
D’altronde, se il termine di impugnazione decorre dalla piena conoscenza del contenuto lesivo degli atti, e quindi dall’esibizione dei documenti da parte della stazione appaltante, ne deriverebbe la violazione del principio della “data oggettivamente riscontrabile” per la contestazione giudiziale degli esiti della gara, i cui termini dipenderebbero da elementi esterni alla procedura e oggettivamente imprevedibili.
La sentenza n. 12 del 2.7.2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia, formatosi a causa del cattivo coordinamento normativo tra l’art. 120 del c.p.a. (che richiama ancora l’abrogato art. 79 del vecchio codice degli appalti) e la nuova disciplina sulla pubblicazione telematica obbligatoria degli esiti delle gare.
Ne risulta una disciplina di compromesso, che mira a conciliare, da un lato, l’esigenza di individuare un termine di impugnazione certo e, dall’altro, quella di non vincolare il partecipante leso ad un ricorso al buio, destinato all’inammissibilità per la inevitabile genericità dei motivi di impugnazione.
Rileva quindi, in primo luogo, la pubblicazione generalizzata degli atti di gara, che deve comprendere anche i verbali, con le valutazioni operate. È da questo momento che decorre il termine generale di impugnazione. Ma anche le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, a condizione che gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.
In secondo luogo, le informazioni previste dall’art. 76 del codice (comunicate d’ufficio o su richiesta ai sensi del comma 2) rilevano ai fini della proposizione delle doglianze per i vizi che ne risultano palesati. Si tratterà nella maggior parte dei casi di motivi aggiunti senza domande nuove, non soggetti al pagamento del contributo unificato; ma anche di impugnazione autonoma, a condizione che i vizi lamentati emergano specificamente dagli atti conosciuti in modo differito.
Infine, e allo stesso modo, la proposizione dell’istanza di accesso agli atti produce un effetto dilatorio del termine di impugnazione relativamente e limitatamente ai motivi di ricorso che conseguono alla conoscenza dei documenti ostesi (atti dell’offerta dell’aggiudicatario, giustificazioni in sede di verifica d’anomalia).