Il Tar di Catania, con sentenza n. 372 dell’8.2.2021, ha annullato una gara per il servizio di trasporto sanitario, bandita da un’azienda ospedaliera, nella quale il RUP si era autonominato presidente della Commissione giudicatrice, in violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016.
Secondo il Tribunale amministrativo etneo, la valutazione della compatibilità del RUP con l’ufficio di presidente della commissione giudicatrice di una gara d’appalto “va compiuta in astratto, anche se in concreto la statuizione amministrativa o giurisdizionale potrebbe ben risultare del tutto scevra da condizionamenti e, quindi, perfettamente legittima, perché il funzionario o il giudice, a dispetto della astratta situazione di incompatibilità, siano, invece, nelle condizioni di esprimere una valutazione del tutto imparziale”.
Il Tar aderisce all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6082/2018, secondo cui l’incompatibilità sorge laddove il commissario abbia concretamente partecipato, come in questo caso, alla redazione della lex specialis.
Qui il link alla sentenza n. 372/2021 del Tar Catania.