CGA, ordinanza cautelare 22.6.2020 n. 529
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana si è pronunciato in via cautelare sul provvedimento di dismissione ex d.lgs. 175/2016 della ex Provincia di Ragusa della partecipazione sociale alla società ATO, che l’aveva impugnato.
Le società ATO costituite per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti sono disciplinate, in Sicilia, dalla legge regionale n. 9/2010, più volte modificata e integrata.
L’art. 19 della l.r. 9/10 ha stabilito la messa in liquidazione ex lege delle società ATO, stabilendo il termine del 30.9.2013 per la cessazione dell’attività di gestione e per il passaggio ai nuovi soggetti (le Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – SRR), pure costituiti in forma di società partecipate e destinati a sostituirle. Il comma 2bis, in particolare, ha sancito il divieto per i liquidatori delle ATO di compiere atti di gestione. Le ATO conservano il potere (e il dovere) di provvedere alla riscossione delle tariffe e dei tributi maturati nel periodo della loro competenza gestoria (dal 2004 al 2012).
Cionondimeno, ad oggi alcune SRR non hanno avviato in modo organico le proprie attività. In tali casi, le società ATO proseguono tuttora le loro attività gestorie grazie ad appositi commissari straordinari nominati in forza di provvedimenti emergenziali adottati dai Liberi Consorzi Comunali ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 152/2006.
Gli enti locali detengono tutt’ora la partecipazione sia alle SRR che alle società ATO.
Alcuni enti (in particolare le ex province) hanno quindi sollevato il problema della possibilità della dismissione della partecipazione nelle ATO.
Il caso più noto è quello della Città metropolitana di Catania.
Il CGA, investito del recesso della Città metropolitana di Catania dalla società ATO Simeto Ambiente s.p.a., ha stabilito alcuni rigorosi principi con la nota sentenza 530/2019, sancendo, fra l’altro, il carattere vincolato e non discrezionale del complesso procedimento di recesso, in presenza di un divieto espresso di gestione e della prova in giudizio dell’avvio dell’operatività, nel caso di specie, della SRR (“Tanto basta a corroborare la scelta, peraltro per quanto si è già ricordato largamente imposta ovvero obbligata, della Città Metropolitana di non mantenere una partecipazione azionaria che da tempo non corrisponde più al proprio interesse di socio e neppure è funzionale, in alcun modo, alle proprie finalità istituzionali”).
Rispetto a tale orientamento, l’ordinanza cautelare 22.6.2020 n. 529 del CGARS segna un nuovo ed ulteriore approdo interpretativo.
Con questa ordinanza, il CGARS ha sospeso la sentenza del TAR etneo che aveva avallato la dismissione della partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nell’ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione.
L’ordinanza del CGARS n. 529/2020, di segno contrario rispetto alla precedente sentenza n. 530/19, si fonda sulla direttiva regionale assunta con nota prot. n. 13527 del 27.3.2019. Tale provvedimento regionale, vista la mancata piena operatività di alcune SRR espressamente indicate (Agrigento Provincia, Messina Area Metropolitana, Palermo Area Metropolitana, Palermo Provincia est, Ragusa Provincia), consente – ed anzi auspica – che le ex province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa si avvalgano delle società ATO in liquidazione ai fini della garanzia del mantenimento del servizio di gestione dei rifiuti, tramite commissari straordinari all’uopo nominati, non essendo in quei territori ancora pienamente operative le SRR.
Il CGARS, in particolare, ha esercitato una ponderata valutazione comparazione tra “l’interesse del Libero Consorzio comunale di Ragusa alla dismissione della sua partecipazione nell’ATO e l’interesse pubblico alla corretta erogazione del servizio pubblico sopra indicato (che è di importanza fondamentale per la tutela della pubblica salute); e che fra i due interessi – entrambi a valenza pubblicistica – debba prevalere il secondo”.