La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 20.6.2022, n. 5014, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto all’imougnazione del provvedimento di sospensione dall’albo degi psicologi per inosservanza dell’obbligo vaccinale.
Ha chiarito che, ai fini del riparto, non rileva il carattere vincolato del provvedimento. Rileva, piuttosto, che l’interesse tutelato in via primaria dalla norma abbia natura pubblica, e non privata, secondo l’insegnamento di Ad. Plen. 8/2008.