In una gara di appalto di lavori, la ricorrente impugna l’aggiudicazione ad una concorrente disposta perché, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, vengono escluse 5 partecipanti su 70 totali, per non aver indicato nell’offerta economica i costi della manodopera e della sicurezza.
La Stazione appaltante, avendo dato atto dell’obiettiva difficoltà di inserimento delle relative informazioni, aveva consentito la relativa indicazione nella busta amministrativa, predisponendo un modello apposito messo a disposizione nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa.
La ricorrente (che pure era stata in grado di indicare i costi della manodopera) rilevava la “impossibilità materiale” dell’inserimento dell’informazione, argomentando l’illegittima esclusione dei cinque concorrenti, l’ammissione delle quali le avrebbe consentito di ottenere l’aggiudicazione per effetto dello spostamento della soglia di anomalia.
Secondo il Tar di Catania, “con riferimento al concetto di “impossibilità materiale”, s’impone un’interpretazione restrittiva delle ipotesi derogatorie, limitate solamente alle ipotesi in cui nessun operatore abbia avuto quantomeno la possibilità di inserire tali costi”.